IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 438 del 2014, proposto da: 
        Giovanni Alaimo, Antonio Alfonso,  Franco  Amadio,  Salvatore
Amato, Riccardo  Amoroso,  Vito  Ancona,  Nicola  Angieri,  Giancarlo
Annis, Luca Aresta, Antonio Bancone, Claudio Belpanno, Bruno Biagini,
Rocco Bochicchio, Nicola Bonomi, Valter  Breda,  Emanuele  Calligaro,
Marco  Callipari,  Gianfranco  Candotti,  Daniele  Candussi,  Ignazio
Angelo Carluccio, Remo Casavecchia,  Ivan  Cassutti,  Alberto  Cerbo,
Antonio  Cerrone,  Nevio  Chittaro,   Massimiliano   Cianchi,   Marco
Cianciolo, Luca Ciavolino, Roberto Ciccioli, Antonio Cisternino, Ezio
Cociancig, Vincenzo Corradino, Antonio Cristofaro, Nicola  D'Alessio,
Francesco  D'Aniello,  Giovanni  De  Gaetani,  Carlo   De   Giuseppe,
Francesco De Luca, Alessandro De Novellis, Antonello Dessi',  Alfredo
Di Giovanni, Maurizio Di Mare, Marcello Di Muzio,  Fabio  Di  Pietro,
Maurizio Vincenzo Di Summa, Domenico Di Tano, Giuseppe  Fava,  Fulvio
Favaretto, Marco Feroce, Raffaele Fiore, Giovanni  Fontana,  Giuseppe
Franco, Carlo Frezza, Giorgio Gasparutti, Alessandro Gasperini,  Ivan
Gazzoli, Giorgio Girardi, Mario Girelli, Angelo  Ilardo,  Baldassarre
Isaia,  Davide  La  Iacona,  Antonio  Lombardo,  Giuseppe  Lo  Russo,
Francesco  Maioli,  Antonio  Martilotta,  Oscar   Masatti,   Agostino
Gregorio  Maugeri,  Marco  Memoli,   Raffaele   Mincione,   Arcangelo
Monopoli, Dario Pagnutti, Mauro Pellegrino,  Fabrizio  Perazza,  Alex
Peressotti., Luca Pezza,  Fabrizio  Pisano,  Peter  Placuzzi,  Andrea
Porceddu, Matteo Pravato, Michele Prencipe,  Natale  Putorti,  Natale
Rettura, Stefano  Righini,  Fabio  Rizzo,  Michele  Rodighiero,  Luca
Romano, Alessandro Rosi,  Vincenzo  Ruiu,  Andrea.  Sabucco,  Rosario
Puleo,  Corrado  Santagiuliana,  Antonio  Sapia,  Giuseppe   Sarullo,
Stefano Sbuelz, Pasquale Scacchetti, Marco  Sellan,  Sergio  Signore,
Claudio Simonit, Antonio Speranzi,  Alfredo  Teatino,  Antonio  Tina,
Luigi Filippo Tirrito,  Antonio  Tomarro,  Giannino  Tonut,  Giuseppe
Valentino, Roberto Vitari, rappresentati e difesi dagli avv.  Giacomo
Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso  la  Segreteria
Generale del TAR in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 7; 
    Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza  Dalmazia
n. 3; 
    Per l'accertamento e conseguente declaratoria 
        del diritto dei ricorrenti  al  riconoscimento  dei  benefici
combattentistici di cui all'articolo unico della  legge  n.  1746/62,
all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973,
dell'art.  3  della  legge  n.  390/50,  dell'art.  5   del   decreto
legislativo n. 165/97 ed all'art. 1858  del  Codice  dell'Ordinamento
Militare ed alla conseguente e cosi' come derivante  supervalutazione
ai fini pensionistici dei  periodi  di  svolgimento  di  servizio  in
missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonche' di rideterminazione
del trattamento di buonuscita, variazioni  stipendiali  ed,  in  ogni
caso, l'applicazione di tutti i benefici combattentistici cosi'  come
previsti, disposti e richiesti 
        e per la concessione ex art. 55 C.P.A.  di  misura  cautelare
propulsiva  ovvero  sostitutiva  e,  comunque,  utile  e   volta   al
riconoscimento ed alla tutela interinale  e  temporanea  del  diritto
vantato dai  ricorrenti  con  conseguente  richiesta  di  ingiunzione
all'Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione  dei
benefici combattentistici di cui alle  surrichiamate  norme  e  cosi'
come richiesti nel presente ricorso; 
    Nonche' per 
        l'annullamento, previa adozione di  provvedimento  cautelare,
di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorche' qualificati
nominalmente  come  circolari,  direttive  e/o  pareri,  preordinati,
prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto
cosi' come indicati  nell'esposizione  del  presente  ricorso  ovvero
ancorche' non conosciuti allo stato; 
    Visti il ricorso e relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge 1746 del  1962,  all'articolo  18  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   1092   del   1973,
all'articolo 3 della legge 390 del 1950 e infine all'articolo  5  del
decreto legislativo 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici
derivanti  dalla  supervalutazione  dei  periodi  di  svolgimento  di
servizio in missioni  per  conto  dell'Onu  ed  equiparate,  benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita,  variazioni  stipendiali  e
altri. 
    2. Alcuni Tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza, n. 5172  del  2014,  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  TAR  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge 1746 del 1962  articolo  unico
limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge  390
del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940 - 1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  Collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge 1746 del 1962 interpretato, alla luce  della  legge
390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della  seconda
guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'Onu nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerare, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente  identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio di eguaglianza sostanziale  di  cui  all'articolo  3  della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari  sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 come  interpretato  dal
diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio  di  Stato,  per
violazione  dell'articolo  3   della   Costituzione,   principio   di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa.